Art. 7.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punita con la reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.030 euro a 5.160 euro.
      2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.130 euro a 10.330 euro».

 

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